L’elettromedicale ambulatoriale per i professionisti sanitari.

Le alte frequenze del Maximum per

Fisioterapisti - Infermieri - Terapisti del dolore.

Maximum ambulatoriale

Maximum®: Cos’è e come funziona?

Il Maximum®, pensato appositamente per l’utilizzo ambulatoriale, è ispirato al ProNexibus Plus®.

È un dispositivo elettromedicale sviluppato per il trattamento delle problematiche muscoloscheletriche come lombalgie, artriti e stati infiammatori locali.

Il Maximum® è dedicato ai professionisti sanitari che lavorano nel campo della fisioterapia e riabilitazione come fisioterapisti, infermieri e medici che non necessitano di lavorare al domicilio del paziente.

Maximum® emette alte frequenze a 4 o 8 MHz abbinate ad una potenza massima di 80 Watt. Inoltre, l’intuitiva interfaccia grafica permette all’operatore di modulare la terapia facilmente.
Grazie ai pratici manipoli si possono trattare in comodità e semplicità tutti i distretti corporei del paziente.

Dispositivo sicuro e pratico per l'ambulatorio

  • Al contrario dei dispositivi per tecarterapia, Maximum® non necessita di creme o gel conduttivi per l’applicazione.
  • Può essere utilizzato sulla peluria.
  • Può essere utilizzato su portatori di protesi come fili di Kirschner, protesi ortopediche, etc.
  • La terapia è modulabile durante il trattamento.
  • Non necessita di un lavoro meccanico dispendioso da parte dell’operatore.
  • Il carrello mobile (acquistabile separatamente) non è ingombrante e permette il facile riposizionamento dello strumento dopo l’uso.

Per una descrizione sugli effetti benefici ottenibili con l’utilizzo di Maximum® si rimanda alle pagine seguenti

ProNexibus Plus - benessere

Dispositivo non ancora immesso nel mercato, di prossima distribuzione

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21

1. E’ vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.