FocusMED

Intelligent Technology

Proposta unica di valore

Focusmed è il primo marchio di elettromedicali professionali dedicati alla fisioterapia/riabilitazione/vulnologia che garantisce risultati percepibili e duraturi, sin dalle primissime applicazioni, senza dolore e fastidio, da parte del paziente. La nostra tecnologia unica (non sono delle MEDIE FREQUENZE, delle TECAR) riesce ad indurre una rivascolarizzazione dei tessuti trattati in maniera rapida e semplice, perciò ad indurre un effetto antiedemigeno, antinfiammatorio, prorigenerante, antalgico e miorilassante. Comprovato da studi universitari sia statistici che dedicati.

  • piede equino post ictus,
  • linfedemi,
  • lesioni osteo-mio-tendinee post-traumatiche del distretto polso mano sull’edema, dolore e recupero motorio,
  • cervicalgie e cefalee muscolotensive
  • ferite cutanee difficili


A differenza di altre realtà che costruiscono dispositivi di dubbia qualità, complessi da utilizzare e di scarsa efficacia, Focusmed realizza dispositivi elettromedicali facili da usare e forma gratuitamente i propri clienti/user, invitandoli anche alla partecipazione a corsi che sono strutturati ed organizzati dalle università con cui collaboriamo e che hanno acquistato i nostri dispositivi.

Ti affianchiamo per massimizzare la soddisfazione dei tuoi pazienti e la produttività del tuo investimento. Che sarà reddituale!

Non solo, grazie alla garanzia NO STRESS su tutti i prodotti Focusmed, i nostri clienti potranno ricevere gratuitamente un dispositivo sostitutivo per non fermare le cure/terapie che stanno somministrando ai loro pazienti che credono nella loro serietà e professionalità.

Con Focusmed potrai dedicarti alla tua attività ed al benessere dei tuoi pazienti con la massima serenità, senza problemi e senza stress.

Sei un professionista del settore?

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Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n°46 Articolo 21

1. E’ vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.